I Consigli di disciplina dovranno essere subito nominati? Il ministro della Giustizia “semplifica” il regolamento

La novità più rilevante della non-riforma dell’Ordine dei Giornalisti, insieme a quella della formazione permanente, è stata quella, parallela a tutti gli Ordini professionali, della nascita del “Consiglio di disciplina”, con funzioni giudicatrici sulle infrazioni di natura deontologica.

Dopo un lungo dibattito il Consiglio nazionale dell’Ordine aveva stilato un regolamento molto articolato, che prevedeva, tra le altre cose, la costituzione dei nuovi Consigli di disciplina, nazionale e regionale, con le ormai vicine elezioni della prossima primavera per il rinnovo dell’Ordine nazionale e della maggioranza di quelli regionali, “prorogando” di fatto i poteri disciplinari dei Consigli.

Questa dilazione pare che non sia più possibile e che già ad inizio 2013 i procedimenti disciplinari passino sotto la competenza dei nuovi Consigli.

A sottolinearlo è stato Franco Abruzzo in un post del suo blog, in cui viene riportata una lettera del presidente nazionale, Enzo Iacopino, ai componenti del Consiglio nazionale e la nuova formulazione del regolamento dei Consigli di Disciplina, che il Ministero ha restituito all’Ordine dopo averlo cassato di ben 34 articoli su 46.

Questo il testo della lettera:

 

Caro Collega. nel pomeriggio di ieri ci è stato notificato il parere del Ministro della Giustizia sul regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti approvato dal Consiglio nazionale l’11 ottobre scorso.

 

Come vedrai dall’allegata nota, il parere della prof Paola Severino è favorevole all’adozione del Regolamento con la soppressione delle parti non disciplinanti strettamente la designazioni dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali in base alla delega di cui all’art 8 comma 3 del dpr 137/2012.

 

Ciò che residua sono, pertanto, gli otto articoli di cui al testo pubblicato qui sotto e che rispetto a quanto approvato non subiscono alcuna modifica se non per il richiamo formale non più agli articoli regolamentari soppressi ma direttamente alle norme di legge cui si riferiscono.

 

Come confermato direttamente per le vie brevi dal Ministero, il testo non necessita di alcuna approvazione particolare da parte ministeriale, mentre il Consiglio nazionale è chiamato a prendere atto del parere favorevole fornito ed adottare formalmente il Regolamento in occasione della riunione del 12,  13 e 14 dicembre prossimi, come da variazione dell’ordine del giorno comunicato in data odierna.

 

All’adozione del Regolamento devono poi seguire gli adempimenti connessi che, per quanto riguarda il Consiglio nazionale, sarà l’elezione di 12 consiglieri che assumeranno le funzioni di giudici del Collegio di disciplina nazionale, cessando dalla carica consiliare, mentre per quanto concerne  i consigli regionali sarà la segnalazione di diciotto iscritti al Presidente del Tribunale per la nomina, che gli compete, dei nove componenti il Consiglio di disciplina territoriale.

 

Circa i tempi operativi , se è pur vero che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 8 del Dpr 137/2012, sino all’insediamento dei consigli di disciplina le funzioni disciplinari restano  regolate  dalle disposizioni vigenti, è, tuttavia, opportuno, secondo le preoccupazioni manifestateci per le vie brevi dallo stesso ministro vigilante, prevenire eventuali eccezioni di competenza sollevabili dagli incolpati.

 

Per questo motivo il Consiglio nazionale è stato chiamato, nella stessa riunione del 12, 13 e 14 dicembre prossimi ad eleggere i 12 componenti del proprio Consiglio di disciplina.

 

Ti ricordo che i candidati devono avere i seguenti requisiti:  anzianità di iscrizione all Albo non inferiore a 10 anni, assenza di condanne penali per reati non colposi; assenza negli ultimi dieci anni della sanzione, anche non definitiva, dell’avvertimento; assenza della sanzione della censura; della sospensione e della radiazione (con l’eccezione della radiazione per morosità); essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote.

 

I requisiti di cui sopra dovranno essere autocertificati.

 

In attesa di incontrarTi a Roma, Ti invito a valutare una tua possibile candidatura”.

 

E questo è il regolamento approvato dal Ministero:

 

Capo I. Dei Consigli di disciplina territoriali

 

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

 

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell’Ordine, entro trenta giorni dall’insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

 

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.

 

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

 

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell’Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

 

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più

 

consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

 

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questione disciplinari.

 

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell’Ordine.

 

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio

 

dell’Ordine sull’attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio.

 

2. Incompatibilità

 

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell’Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l’esercizio di cariche pubbliche elettive.

 

Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

 

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

 

Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell’Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

 

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

 

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni;

 

b) assenza di condanne penali per reati non colposi;

 

c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;

 

d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge

 

69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;

 

e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;

 

f) essere iscritto all’Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina

 

territoriale.

 

5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

 

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l’obbligo di astenersi nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

 

Capo II. Del Consiglio di disciplina nazionale

 

6. Consiglio di disciplina nazionale

 

Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell’art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all’interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell’elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell’Ordine.

 

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.

 

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

 

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell’Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

 

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell’attività del Consiglio di disciplina nazionale.

 

7. Funzioni del presidente

 

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l’organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l’audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell’Ordine.

 

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

 

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del

 

presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

 

8. Funzioni del segretario

 

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l’ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l’assegnazione.

 

Cosa accadrà? Ci sarà, al Consiglio nazionale e ai Consigli regionali, la corsa alle dimissioni per poter essere nominati nei nuovo Consigli di Disciplina (i cui membri, tra l’altro, sono ben pagati)? Con quali conseguenze? Probabilmente, l’ingovernabilità fino alle elezioni dei Consigli, mutilati di coloro che vorranno fare il “salto” nella “Disciplinare”. E i procedimenti disciplinari aperti? E quelli in via di apertura? Si rischia di non avere un effettivo governo della categoria nei prossimi mesi che ci separano dalle elezioni.

Ovviamente, stavolta la categoria non ha responsabilità dirette, visto che è il Ministero che ha scelto questo tipo di impostazione, ma un po’ di prudenza non avrebbe fatto male.

Vedremo come si svilupperà la questione.

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