Equo compenso: facciamo il punto prima della riunione della “Commissione ristretta” del Senato

Prima di seguire, a partire dalla settimana prossima, i lavori della Commissione Lavoro che ha nominato la famigerata “commissione ristretta” per l’esame del disegno di legge sull’equo compenso giornalistico, sarebbe utile rifare il punto sui testi e sulle proposte presentate.

Grazie alla pagina Facebook “Giornalisti freelance e collaboratori precari della Sicilia” che ha elaborato l’immagine di questo post, ho potuto reperire un esauriente specchietto relativo allo “stato dell’arte” dei lavori parlamentari. Ve lo ripropongo così come è inserito su Facebook.

 

I progetti di legge sulla “Equità retributiva del lavoro giornalistico”

L’EQUO COMPENSO PROSSIMO VENTURO

Martedì prossimo, 18 settembre 2012, dovrebbe riprendere l’iter per l’esame della normativa sull’equo compenso giornalistico. La trattazione congiunta dei due disegni di legge sul tema, a firma rispettivamente del senatore Lannutti (IdV) e del deputato Moffa (PdL) è stata affidata ad un comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato.

In entrambi i testi, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Il testo del disegno di legge Lannutti, presentato il 4 novembre 2010 con il titolo “Norme per promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico”, prevede espressamente disposizioni volte a favorire la regolarizzazione del rapporto di collaborazione, che deve avvenire “almeno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi della normativa vigente”.
In ogni caso, ciascun ordine regionale deve provvedere d’ufficio all’iscrizione dei collaboratori titolari di un rapporto di lavoro non subordinato.
La definizione dei requisiti minimi di equità retributiva è demandata al Consiglio nazionale dell’ordine, in collaborazione con gli ordini regionali e d’intesa con l’Istituto nazionale di previdenza della categoria.
Il CNOG, insieme alla FNSI, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti.
L’accesso a qualsiasi contributo pubblico è vincolato all’iscrizione nell’elenco ed è subordinato al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto di rispettiva competenza, anche dall’INPGI il quale stipula un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio del certificato medesimo.
(Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=512094 )

La proposta Moffa del 17 giugno 2010, “Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico”, non contiene disposizioni sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro. Il testo prevede una Commissione che definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato e redige l’elenco degli editori che li soddisfano. L’iscrizione all’elenco dovrebbe essere il requisito necessario per l’accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell’editoria.
(Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=655223 )

La Commissione senatoriale ha deciso di unificare le due proposte, tralasciando la proposta Lannutti e adottando come testo base quello del disegno di legge Moffa, n. 3233.

Da alcune indiscrezioni pare che possa essere presentato un emendamento per allargare la composizione della Commissione per l’equità contributiva da 4 ad almeno 7 membri, comprendendo oltre ai già previsti delegati di CNOG, FNSI, del Ministero del Lavoro e Ministero allo sviluppo economico, quelli del Sottosegretario all’Editoria, delle FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e dell’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana). L’emendamento dovrebbe contenere altre modifiche dell’articolato.

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Testi delle due proposte di legge (sen. Lannutti e on. Moffa) aggiornati al 13 settembre 2012

Legislatura 16ª – Disegno di legge N. 2429
d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, VITA, CAFORIO, CARLINO,DE TONI, GIAMBRONE e MASCITELLI
comunicato alla Presidenza il 4 novembre 2010
“Norme per promuovere l’equità retributivae la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico”

Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)
1. In attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, e nel rispetto dell’articolo 2233 del Codice civile, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, purché sia l’attività professionale esclusiva o, quanto meno, prevalente.
2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti e pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. 3. Ai fini della la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti, i soggetti che collaborano con imprese editoriali di quotidiani, di periodici, anche telematici, con le agenzie di stampa e con le emittenti radiotelevisive devono essere dalle stesse regolarizzati almeno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, ciascun ordine regionale territorialmente competente provvede d’ufficio all’iscrizione nel registro dei praticanti dei collaboratori titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive che redigono articoli o effettuano servizi che rappresentino a tutti gli effetti attività professionale di tipo giornalistico, provvedendo altresì a segnalarne l’iscrizione all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Art. 2.
(Requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti ed istituzione dell’elenco dei datori di lavoro giornalistico che ne garantiscono il rispetto)
1. Il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti (CNOG), in collaborazione con gli ordini regionali e previa intesa con l’INPGI, provvede a definire i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria e sottoscritti della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il CNOG, insieme alla FNSI, valutate le politiche retributive dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige, entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 1, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione. Il CNOG, insieme alla FNSI e in collaborazione con gli ordini regionali, garantisce il costante aggiornamento dell’elenco di cui al presente comma.

Art. 3.
(Accesso ai contributi all’editoria)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, è requisito necessario per l’accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell’editoria.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso ai contributi pubblici all’editoria disposti dalla legislazione vigente è subordinato al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto di rispettiva competenza, anche dall’INPGI il quale stipula un’apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio del certificato medesimo.

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Legislatura 16ª – Disegno di legge N. 3233
d’iniziativa dei deputati MOFFA, ANGELI, BARANI, BARBIERI, BONCIANI, BOSI, DI BIAGIO, DI VIRGILIO, DIMA, DIVELLA, FAVIA, Vincenzo Antonio FONTANA, Antonino FOTI, GIRLANDA, GNECCHI, GOTTARDO, GRANATA, HOLZMANN, IANNARILLI, IAPICCA, LO PRESTI, MADIA, MANTINI, MARINELLO, Cesare MARINI, MOSELLA, Angela NAPOLI, PATARINO, PETRENGA, POLIDORI, RAISI, RUBINATO, RUGGHIA, SARUBBI, SCALERA, SCANDROGLIO, SPECIALE, TORRISI, TOTO, TRAVERSA, VENTUCCI e ZACCHERA
(V. Stampato Camera n. 3555)
approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 28 marzo 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 marzo 2012

“Norme per promuovere l’equità retributiva nel lavoro giornalistico”

Art. 1.
(Finalità, definizioni e ambito applicativo)
1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l’equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive.
2. Ai fini della presente legge, per equità retributiva si intende la corresponsione di un trattamento economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.
(Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico)
1. È istituita, presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell’equità retributiva del lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da quattro membri, di cui:
a) uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente;
b) uno designato dal Ministro dello sviluppo economico;
c) uno designato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
d) uno designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI).
2. Entro tre mesi dal suo insediamento la Commissione definisce i requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani e nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive, in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I requisiti minimi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione, valutate le politiche retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, redige un elenco dei datori di lavoro giornalistico che garantiscono il rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi del comma 2, dandone adeguata pubblicità sui maggiori mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione garantisce il costante aggiornamento dell’elenco di cui al presente comma. 4. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione di cui al presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3.
(Accesso ai contributi in favore dell’editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, è requisito necessario per l’accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell’editoria.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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( L’iter legislativo è consultabile sul sitohttp://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/comm/38191_comm.htm )

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