Ancora sull’ufficio stampa della Regione: il mio commento a Telemax

Ieri sera sono intervenuto in diretta su Telemax all’interno del telegiornale dell’emittente, su richiesta del direttore, Leda D’Alonzo, per spiegare e commentare la vicenda della conferma di Giovanna Andreola a dirigente della struttura speciale di supporto “Stampa”, nonostante non sia iscritta all’Ordine dei Giornalisti: ho ribadito le ragioni già esposte nel mio intervento su questo blog e ho auspicato un rinnovato dialogo tra tutte le componenti giornalistiche, Ordine, Sindacato e coordinamento dei precari (che in altre regioni ha avuto un fondamentale ruolo nelle trattative con gli enti locali) per giungere ad una legge-quadro sull’ordinamento dell’ufficio stampa in Regione (e anche nelle altre istituzioni).

Sul sito di Telemax è possibile recuperare l’intera registrazione del telegiornale: il servizio sulla conferma della dott.ssa Andreola inizia al minuto 7:00 e si conclude al minuto 9:12, il mio intervento invece parte al minuto 9:12 e termina al minuto 15:52.

In coda al tg (minuto 28:25), ho avuto anche modo di ricordare la conferma e l’anticipo per il cosiddetto “ricongiungimento” per i colleghi pubblicisti che svolgono in via esclusiva la professione.

Un commento

  • Ettore Cappetti

    Art. 348. del codice penale: Abusivo esercizio di una professione – “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516”.
    Basterebbe questo breve articolo del codice penale per fare chiarezza sulla vicenda dell’ufficio stampa della Regione Abruzzo. Ogni qualvolta vengono violate la legge 150 del 2000 e il relativo regolamento d’attuazione, si sente ripetere che questa legge è inefficace poichè non contiene sanzioni. Anche se questa legge non prevede sanzioni non significa che la si possa calpestare. Basterebbe far riferimento al codice penale, tuttora vigente, e alla corposa giurisprudenza della Corte di Cassazione per accorgersi che diversi tribunali italiani hanno giudicato e punito chi abbia esercitato una professione pur non avendone i requisiti. Per fare l’addetto stampa o il capo ufficio stampa il requisito essenziale è l’iscrizione all’ordine dei giornalisti. Per far in modo che ci sia una punizione occorre però che qualcuno denunci le violazioni di legge. Per motivi professionali e personali (giornalista pubblicista dal 1997) mi sono interessato all’applicazione (mancata) della legge 150 anche a causa della scarsa attenzione degli ordini professionali e del sindacato dei giornalisti. Di recente ho notato che sul sito di un comune capoluogo di provincia abruzzese, i comunicati stampa vengono firmati da un personaggio che non è iscritto all’albo. Ho inviato una mail alla segreteria assostampa dell’Abruzzo e la risposta è stata la seguente: “la persona che hai indicato tu è in appoggio ad un giornalista che svolge le mansioni di addetto stampa di volta in volta”. Pur avendola studiata bene, nel testo della norma non sono riuscito a trovare questa figura di persona in “appoggio” ad un addetto stampa a gettone. Due violazioni con un colpo solo. Un record.

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